Lo Statuto del Consorzio fra gli Artigiani della Provincia di Lecce

STATUTO (approvato il 19. 02. 03) del
“CONSORZIO FRA GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI LECCE - ARTIGIANATO DI QUALITÀ ED ARTISTICO”, con sede in Lecce.
Costituito il 31. 12. 1975. Il presente documento rappresenta un contratto vincolante tra tutti gli iscritti al consorzio.

Art. 1

Promosso dalla Camera di commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Lecce e dalle associazioni degli artigiani (ACAI, CNA, ADAS e SAAS) è costituito in Lecce un Consorzio tra imprese artigiane, esercenti nel settore dell'artigianato artistico e di qualità, operanti nella provincia di Lecce, denominato "CONSORZIO FRA GLI ARTIGIANI DELLA PROVINCIA DI LECCE". Il consorzio esercita attività esterna.

Art. 2
SEDE

La sede del consorzio è in Lecce, in via Rubichi, n. 21. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3
SCOPI E OGGETTO

Il Consorzio si propone di realizzare la salvaguardia e la tutela dell’artigianato artistico, di qualità, tipico e di tradizione, di promuovere lo sviluppo, il miglioramento qualitativo e l'identità della produzione e della commercializzazione dei prodotti delle aziende associate operanti nel settore dell'artigianato della provincia di Lecce.

Tale attività potrà essere espletata attraverso:

  1. la tutela degli interessi comuni dei consorziati;
  2. la promozione e lo sviluppo della cultura e della produzione dell’artigianato artistico e di qualità, tipico e di tradizione;
  3. lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica nel campo delle tecniche di produzione e gestionali;
  4. la formazione e l'aggiornamento tecnico produttivo, commerciale e finanziario;
  5. la prestazione di assistenza e consulenza;
  6. l'attività di indirizzo anche attraverso l'utilizzo di una commissione tecnica di esperti del settore e la formulazione di capitolati, direttive e regolamenti;
  7. la creazione di una centrale di acquisti;
  8. il coordinamento della produzione degli associati;
  9. l'attività di verifica e di vigilanza della qualità nella produzione dei consorziati, e la prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
  10. la gestione di una mostra permanente e di altri punti vendita;
  11. la partecipazione a gare o appalti per conto degli associati o collettivamente sui mercati nazionali e su quelli esteri;
  12. la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
  13. la promozione dell'attività di vendita mediante l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche; lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la progettazione di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale idoneo;
  14. la creazione e la gestione di marchi di qualità;
  15. l'elaborazione di politiche di finanziamento del consorzio o in comune tra i consorziati anche attraverso l'accesso a fondi pubblici;
  16. lo svolgimento di altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e la conclusione di tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie alla realizzazione degli scopi predetti.

Il Consorzio inoltre potrà svolgere qualunque altra attività necessaria ed utile per il raggiungimento degli obiettivi consortili.

Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non deve portare alla distribuzione di utili. Ciò premesso rappresenta un obiettivo imprescindibile del consorzio intraprendere un piano di crescita che assicuri le risorse necessarie, a dotarsi di un organizzazione manageriale efficace, ed allo sviluppo della produzione artigianale dei consorziati.

Art. 4
DURATA

Il Consorzio dura fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). Esso può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati dall'art. 34.

Art. 5
IMPRESE ASSOCIATE

E' consentita la partecipazione al Consorzio a tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane della provincia di Lecce, che svolgano la loro attività nell'ambito dell'artigianato artistico, di qualità, tipico e di tradizione, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione nazionale e che non abbiano in corso procedure concorsuali o non siano interdetti o inabilitati. Sono in ogni caso esclusi gli operatori del settore dei servizi.

L'ammissione al Consorzio è subordinata alla presentazione di domanda sottoscritta dall'interessato e diretta al consiglio direttivo, nella quale il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettarli nella loro integrità. Nel caso che l'impresa artigiana sia costituita in forma societaria, la domanda di ammissione dovrà contenere l'indicazione del socio delegato a rappresentarla.

Il richiedente dovrà allegare alla domanda di ammissione la documentazione necessaria per dimostrare di essere in possesso dei requisiti di cui sopra. L'appartenenza all'artigianato artistico, di qualità, tipico e di tradizione è stabilita dal consiglio direttivo, con la facoltà di interpellare la commissione tecnica di cui all'art. 31. I relativi criteri potranno essere stabiliti nel regolamento interno.

L’accettazione della domanda di ammissione viene deliberata dal consiglio direttivo. Gli amministratori dissenzienti devono fornire adeguate motivazioni; la delibera non è soggetta ad impugnativa. Il consorziato, contestualmente alla domanda d'ammissione, dovrà versare l'importo del contributo sul fondo consortile e il contributo per le spese generali di cui all'art. 14; in caso di non accettazione gli sarà restituito quanto già versato.

Art. 6
ENTI SOSTENITORI

Gli enti pubblici e le associazioni di cui ai punti b) c) e d) dell'art. 22, sono iscritti in apposito albo e non hanno diritto di voto in assemblea.

Art. 7
OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati, per tutta la durata della loro partecipazione al Consorzio, danno mandato all'Ufficio di cui al successivo art. 15 di agire per loro conto nei limiti indicati dal presente contratto e si obbligano:

  1. ad osservare puntualmente lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni degli organi, consortili;
  2. a corrispondere regolarmente al Consorzio i contributi e di pagare le penalità come previsto dal presente contratto e dal regolamento interno, a rimborsare le spese sostenute dal Consorzio nell'interesse dei consorziati richiedenti, nonché a risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite per loro inadempienza;
  3. ad eseguire le forniture loro affidate dal Consorzio a perfetta regola d'arte e con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;
  4. a sottoporsi a tutti i controlli disposti dal consiglio direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte e di trasmettere ad esso i dati e gli elementi che fossero richiesti, a comunicare tempestivamente al consorzio il cambio della propria sede legale;
  5. a non fare concorrenza sui prezzi, al consorzio;
  6. a non partecipare ad altre forme associative le cui finalità siano in contrasto con gli scopi consortili.

Al fine di promuovere l’allargamento della base consortile attraverso una segmentazione dell’offerta, e sulla base dei diversi bisogni espressi dalle imprese artigiane, il regolamento interno potrà definire fino ad un massimo di tre categorie diverse di associati, corrispondenti a differenti oneri, diritti e modalità di partecipazione.

Art. 8
RECESSO

Il consorziato può recedere in qualsiasi momento dal Consorzio. Il recesso è comunicato mediante comunicazione scritta, diretta al consiglio direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e diviene automaticamente operativo quindici giorni dopo la data della comunicazione.

Il socio receduto non ha diritto alla restituzione della quota che sarà trasferita in un fondo di riserva. Il consorziato receduto o escluso e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio, sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati dall'art. 2615 del codice civile. Il consorziato receduto sarà comunque tenuto a corrispondere in favore del consorzio la quota da lui dovuta, relativa all'esercizio in cui si è verificato il recesso.

Art. 9
ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del consorziato:

  1. che abbia perduto anche uno dei requisiti per l'ammissione;
  2. che si sia reso insolvente verso il Consorzio;
  3. che non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto dal Consorzio;
  4. che non abbia osservato, con colpa grave o dolo, le disposizioni del contratto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
  5. che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Nel caso di consorziati soggetti a procedure concorsuali successive all'ammissione al consorzio, l'esclusione verrà valutata in funzione dello stato di avanzamento della procedura e dell'esposizione debitoria del soggetto.

Nella comunicazione di esclusione deve essere comunicato al consorziato escluso il diritto di appellarsi, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 30.

Art. 10
TRASFERIMENTO DI AZIENDA

In caso di trasferimento di azienda per causa di morte o per atto tra vivi, il nuovo titolare dell'impresa subentra nel contratto di consorzio, senza l'obbligo di versare nuovamente la quota consortile, a condizione che sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio.

La domanda di subentro deve essere sottoposta all'approvazione del consiglio direttivo il quale delibererà ai sensi dell'art. .

Art. 11
NOTIFICA

Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda, alla non ammissione del nuovo titolare, debbono essere notificate dal Consorzio agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.

Art. 12
ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

Il consorzio ottempera agli obblighi di pubblicità legale conformemente a quanto stabilito dall’ordinamento corrente.

Art. 13
FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è costituito:

  1. dalla quota pagata da ciascuno dei consorziati al momento dell'ammissione;
  2. dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili;
  3. dai contributi che eventualmente saranno versati dallo Stato e da altri Enti pubblici.

L'ammontare del contributo di cui alla lettera a) è deliberato dall'assemblea.

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'assemblea potrà deliberare il suo reintegro da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini.

Salvo quanto stabilito dalla legge il fondo consortile costituisce esclusiva ed unica garanzia per le obbligazioni assunte verso i terzi dalle persone che hanno la rappresentanza del Consorzio.

Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

Art. 14
CONTRIBUTI

Ogni consorziato, oltre alla quota prevista dal precedente articolo, dovrà versare entro tre mesi dall'inizio di ogni esercizio un contributo fisso per far fronte alle esigenze di amministrazione del consorzio. Il consorziato inadempiente sarà escluso dal consorzio con le modalità stabilite dall'art. 9.

Le ulteriori spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione delle attività previste dall'art. 3 dovranno gravare sui consorziati a favore dei quali l'attività è svolta, in proporzione alla loro partecipazione al programma, siccome determinato nel regolamento interno.

L'ammontare del contributo fisso e delle provvigioni spettanti al Consorzio in esecuzione dei mandati ricevuti, per ogni esercizio, sarà determinato dal consiglio direttivo, per ciascuna categoria associativa, e comunicato ai consorziati, tramite avviso stampato pubblicato o esposto nella sede del Consorzio, presso la C. C. I. A. A. di Lecce, presso le associazioni di categoria disponibili e tramite fax, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'anno.

E' facoltà del consiglio direttivo stabilire che l'ammontare del contributo potrà essere decurtato dai ricavi delle vendite incassati dal consorzio per conto dei consorziati sino ad una percentuale massima, determinata anche per scaglioni.

Nel caso di esecuzione di attività non previste nei programmi operativi, la misura delle provvigioni è deliberata dal consiglio direttivo e portata a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata.

Ogni consorziato dovrà rimborsare al consorzio le spese sostenute per l'esecuzione di particolari prestazioni richieste dal consorziato stesso e approvate dal consiglio direttivo.

Art. 15
ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Il Consorzio può unicamente compiere operazioni e svolgere attività che siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3, avvalendosi di un'organizzazione predisposta a tal fine ed attuata sotto forma di "Ufficio" che ha la sua sede nella città di Lecce.

Il Consorzio agirà, nell'espletamento degli incarichi a vendere, nella qualità di commissionario, ai sensi dell'art. 1731 e seguenti del codice civile.

Per tutte le altre attività svolte dal Consorzio per conto di uno, di un gruppo o di tutti i consorziati, i rapporti saranno regolati con le modalità stabilite dal consiglio direttivo. In particolar modo il consiglio direttivo valuterà attentamente l'opportunità di porre in essere operazioni che comportino una particolare esposizione creditizia verso consorziati che siano già stati dichiarati falliti o soggetti a procedure concorsuali.

Art. 16
PENALITÀ

Qualora il consiglio direttivo venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni del contratto o del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente a presentare per iscritto le eventuali giustificazioni. Il presidente convoca immediatamente il consiglio direttivo per deliberare i relativi provvedimenti ed eventualmente determinare la misura della penalità.

La deliberazione del consiglio direttivo sarà comunicata al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il consorziato deve effettuare il versamento delle penalità entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Nel regolamento interno saranno stabilite le misure minime e massime delle penalità anche in relazione alla gravità e alla tipologia delle inadempienze.

Nei casi particolarmente gravi o di comportamento recidivo, i minimi e i massimi delle penalità applicabili si intendono duplicati.

Art. 17
ORGANI DEL CONSORZIO

Gli organi del Consorzio sono:

  1. L'assemblea generale dei consorziati;
  2. Il consiglio direttivo;
  3. Il presidente del consiglio direttivo;
  4. Il direttore se nominato con rappresentanza;
  5. Il collegio dei sindaci;
  6. Il collegio dei Probiviri.

Ai componenti il consiglio direttivo spetta, per ogni seduta del consiglio, un gettone di presenza stabilito dall'assemblea che li elegge, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica.

Al Presidente, e a quello dei consiglieri cui sarà attribuito un particolare incarico, spetta un compenso che sarà stabilito dallo stesso consiglio direttivo, sentito il parere del collegio sindacale. Salvo quanto stabilito dalla legge, ai componenti il collegio sindacale sarà attribuito dall'assemblea un compenso annuo invariabile per tutta la durata della carica.

Art. 18
COSTITUZIONE E COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti i consorziati e tutti hanno diritto a un voto, a condizione che abbiano completamente versato i contributi e le penalità dovute al Consorzio.

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati. Le sue deliberazioni prese in conformità delle leggi e del presente statuto, obbligano tutti gli iscritti. Essa elegge i componenti del consiglio direttivo del Consorzio, emana le linee di indirizzo, per il suo funzionamento, per la sua attività e per il miglior raggiungimento degli scopi consortili, discute ed approva il bilancio consuntivo annuale ed i piani operativi dell'esercizio successivo, delibera su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dal presente contratto alla sua competenza.

Art. 19
CONVOCAZIONI E RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente del consiglio direttivo su delibera del consiglio direttivo:

  1. per l'approvazione del bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano.

Tali particolari esigenze, oltre che ad essere riconosciute dal Consiglio direttivo con formale delibera da rendersi prima della scadenza del termine ordinario dei quattro mesi, possono e devono sostanziarsi nelle seguenti circostanziate fattispecie:

  1. indisponibilità del Consiglio direttivo derivante da assenze giustificate per motivi di lavoro, di salute o gravi motivi di famiglia;
  2. necessità di affrontare nuove e difficoltose problematiche fiscali o previdenziali (condono o altro) nella imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari;
  3. gravi e circostanziati problemi connessi all'organizzazione produttiva o amministrativo – contabile verificatisi nell'imminenza dell'approvazione del bilancio, secondo i termini ordinari;
  4. necessità di recepire nell'organizzazione consortile o nello statuto nuove norme fiscali, civilistiche o in materia di legislazione specifica, emanate dagli organi dell'Unione europea o nazionali o regionali;
  5. per la presentazione e l'approvazione obbligatoria dei programmi operativi da svolgere nell'esercizio successivo;
  6. per le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali.

L'assemblea ordinaria è convocata inoltre dal presidente qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei consorziati ed ogni qualvolta il presidente o il consiglio lo ritengano opportuno.

In caso di non approvazione dei programmi di cui al punto b) l'assemblea deve essere riconvocata previa modifica degli stessi, sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea precedente.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del consiglio direttivo su delibera del consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e su tutto ciò che è demandato alla sua competenza per legge o per statuto.

L'assemblea è convocata dal presidente del collegio sindacale nei casi stabiliti dall'art. 22 e nelle ipotesi di assemblee obbligatorie per legge, qualora non vi abbiano adempiuto il presidente o il vicepresidente del consiglio direttivo.

In ogni caso la convocazione sarà fatta tramite avviso pubblicato nella sede del Consorzio e presso la C. C. I. A. A. di Lecce, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

Entro il giorno successivo a quello della pubblicazione deve essere comunicata la pubblicazione dell'avviso, al domicilio dei consorziati, con lettera semplice o in formato elettronico all'indirizzo all'uopo indicato e risultante dal libro soci. L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione e del luogo in cui si svolgerà la riunione.

La seconda convocazione può essere fissata anche per il medesimo giorno ad ora successiva.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente. Ogni consorziato può delegare un altro consorziato per rappresentarlo in assemblea, ma nessun consorziato può ricevere più di una delega. Le deliberazioni dell'assemblea saranno verbalizzate e trascritte in apposito libro che rimarrà a disposizione dei consorziati per la visione. I consorziati in conflitto di interessi non possono votare, devono però essere considerati nel calcolo delle maggioranze costitutive richieste di cui agli art. e 21.

Art. 20
ASSEMBLEA ORDINARIA

Per la regolare costituzione dell'assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessario che sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati. L'assemblea in seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei consorziati presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati. Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea. Entrambi sottoscrivono il verbale.

Art. 21
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria può validamente deliberare in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno due terzi dei consorziati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, la metà.

Per le deliberazioni occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei consorziati presenti o rappresentati. Il verbale deve essere redatto da un notaio.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento del consorzio e sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Art. 22
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea, e si compone di:

  1. membri eletti tra i consorziati in numero minimo di sei e comunque in numero tale da costituire, sommati ai membri di cui al punto c) almeno i 2/3 (due terzi) del consiglio;
  2. un membro nominato su proposta eventualmente avanzata dalla C. C. I. A. A. di Lecce;
  3. tre membri nominati su proposta eventualmente avanzata da ognuna delle tre associazioni di categoria maggiormente rappresentative della provincia di Lecce ed all'interno del consorzio nell'anno precedente l'elezione del consiglio, che presentino rilevanza nazionale e siano iscritte al C. N. E. L. . I tre consiglieri devono essere iscritti al consorzio;
  4. un membro nominato su proposta collegiale eventualmente avanzata dagli enti pubblici che si propongano di offrire un contributo al fondo consortile.

In ogni caso, il numero massimo di amministratori sarà pari a dodici.

I membri eletti tra i consorziati possono essere rieletti per non più di tre mandati consecutivi. Sono ulteriormente rieleggibili esclusivamente se siano intercorsi due o più mandati dalla loro ultima elezione.

Dalla data di nomina assembleare degli amministratori di cui al punto a) decorre il termine di scadenza dell'intero consiglio.

Le proposte di nomina di cui ai punti b), c) e d) dovranno essere presentate a pena di nullità almeno cinque giorni prima della data di convocazione dell'assemblea per la costituzione del nuovo consiglio.

Le proposte di cui al punto d) verranno valutate in funzione dell'ammontare del contributo al fondo consortile offerto e dei rapporti contrattuali o di collaborazione in essere all'atto della proposta.

Il consiglio elegge fra i membri eletti tra i consorziati ai sensi dei punti a) e c) il presidente ed il vice presidente.

Il procedimento di elezione dell'uno o dell'altro organo si ripete, previa comunicazione informale all'interessato, quando sia richiesto da almeno due terzi dei consiglieri.

Il consiglio dura in carica tre anni a partire dalla data di elezione ordinaria dei consiglieri da parte dell'assemblea. Alla scadenza decadono dalla carica anche i consiglieri nominati successivamente. L'amministratore che rinunzia deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo ed al collegio dei sindaci. In caso di rinunzia o decadenza di un consigliere i rimanenti membri permangono nella carica.

La rinunzia da parte del singolo, o di più consiglieri se contemporanea, ha effetto immediato qualora rimanga in carica la maggioranza del consiglio. In caso contrario, decade l'intero organo.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio direttivo provvede di urgenza a convocare l'assemblea perché si provveda alla loro sostituzione, formulando eventualmente apposito invito nei confronti dei soggetti che hanno avanzato la proposta di nomina relativa agli amministratori mancanti, per gli adempimenti di loro competenza.

Qualora il consiglio si riduca alla metà, l'amministratore o gli amministratori restanti cessano dalla carica.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la relativa nomina deve essere convocata d'urgenza dal presidente del collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione, assumendo la direzione e la rappresentanza del Consorzio.

Si applicano inoltre le norme che stabiliscono le cause di decadenza o ineleggibilità relative agli amministratori delle società per azioni non quotate.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta da almeno tre consiglieri che presentino l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio stesso può direttamente stabilire di aggiornarsi ad una successiva riunione indicando gli argomenti all’ordine del giorno; se viene indicata la data e l'ora della seduta successiva e se sono presenti tutti i consiglieri con l'intero collegio sindacale, non è necessario effettuare regolare convocazione della stessa; in caso contrario la convocazione deve essere notificata ai soli assenti.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della metà dei componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. Nel computo si considerano anche gli amministratori in conflitto di interessi.

Salvo comprovati casi di urgenza e necessità non possono trascorrere meno di dieci giorni tra una riunione del consiglio direttivo e la successiva.

Il consiglio si può svolgere in luogo diverso dalla sede legale o all'estero se ciò corrisponde a precise esigenze del Consorzio o del consiglio.

Le riunioni potranno svolgersi in videoconferenza o tramite tecnologie analoghe a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove anche deve trovarsi il segretario della riunione per stendere e sottoscrivere il relativo verbale.

Le deliberazioni effettuate mediante votazione a scrutinio segreto non sono valide, salvo che, dopo la votazione, tutti i membri presenti manifestino la palese volontà, da iscriversi a verbale, di accettarne il risultato e di assumersene la piena responsabilità.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa. A parità di voti prevale quello di colui che presiede. Gli amministratori in conflitto di interessi, devono dichiararlo obbligatoriamente e non possono partecipare alla votazione. Qualora durante il consiglio non si completi la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno, gli stessi dovranno essere inseriti nella riunione successiva.

Art. 23
AMMINISTRAZIONE DEL CONSORZIO

Al consiglio direttivo è conferito ogni potere in ordine agli atti concernenti l'amministrazione del Consorzio; la responsabilità dei suoi componenti è regolata dalle norme sul mandato. Il consiglio non può conferire ad un consigliere od ad un terzo il generale potere di amministrazione né ordinaria né straordinaria del Consorzio.

Può però:

  1. delegare uno o più consiglieri a svolgere operazioni o compiti esplicitamente definiti;
  2. nominare un direttore generale legato al Consorzio da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di mandato, con funzioni specifiche di amministrazione ordinaria interna od esterna del Consorzio. Il termine di scadenza del contratto deve coincidere come termine massimo con la data di decadenza del consiglio.

È assolutamente inammissibile un complesso di deleghe attuato attraverso una mera ripartizione di compiti, che comporti, nella sostanza, un sistema di gestione disgiunta.

Art. 24
PRESIDENTE

Al Presidente del consiglio direttivo sono attribuiti i compiti:

  1. di convocare e di presiedere le Assemblee;
  2. di convocare e di presiedere il consiglio direttivo;
  3. di dare opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi del Consorzio;
  4. di vigilare sulla conservazione e la tenuta dei documenti;
  5. di accertare che si operi in conformità degli interessi del Consorzio;
  6. di riscuotere, a nome e per conto del Consorzio, dalla Pubblica Amministrazione o da privati somme di denaro qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciando quietanza liberatoria.

Previa autorizzazione del consiglio direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al vicepresidente nonché, con speciale procura, ad altri consiglieri o ad impiegati del Consorzio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 25
RAPPRESENTANZA DEL CONSORZIO

Il presidente assume la rappresentanza sostanziale e legale del Consorzio, esercitando tale potere nei limiti del mandato e della volontà espressa dal consiglio direttivo, egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Salvo quanto stabilito dall'art. 24, il potere di rappresentanza del consorzio è attribuito anche al vicepresidente, da esercitare nei limiti stabiliti per il presidente, ed in caso di assenza o impedimento dello stesso.

L'organo amministrativo può conferire al direttore generale il potere di rappresentanza del consorzio, da esercitare disgiuntamente e limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione. Il potere di rappresentanza è automaticamente assegnato al direttore generale quando inerisca alla natura stessa dei compiti assegnatigli.

Art. 26
ELEZIONI

Il consiglio direttivo è eletto dai soci con voto segreto, salvo che l'assemblea non ritenga di votare per acclamazione e cioè all'unanimità dei presenti. Sono eleggibili tutti i soci iscritti al Consorzio.

Il voto si esprime indicando sulla scheda i nomi prescelti o tracciando sulla scheda eventualmente predisposta un segno accanto ai nomi indicati; le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati o indicati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare;

Il Consiglio fissa la data e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione delle cariche sociali, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Possono essere presentate liste di candidati in duplice copia di cui una da restituire ai presentatori per ricevuta, depositate almeno cinque giorni prima della convocazione dell'assemblea, e sottoscritte da almeno venti soci del Consorzio.

Esse devono contenere:

  1. nome, cognome, data di nascita, residenza di ogni candidato;
  2. la firma di accettazione del candidato da apporsi accanto al nome o in calce ad ogni foglio della lista;
  3. nome, cognome, data di nascita e residenza dei presentatori della lista e sottoscrizione dei medesimi.

Ogni consorziato può sottoscrivere una sola lista.

Le liste dei candidati devono essere presentate presso la sede sociale del Consorzio nelle mani del Presidente o del funzionario all'uopo delegato da questi.

L'assemblea nomina il seggio elettorale che è composto dal Presidente, da due scrutatori e dal segretario.

Al Presidente del seggio elettorale può essere consegnato elenco di tutti i soci del Consorzio, estratto dal Libro Soci e autenticato dal Presidente.

Art. 27
DIRETTORE GENERALE

Gli obblighi ed i poteri del direttore sono stabiliti dal consiglio direttivo nei limiti prescritti dal presente statuto.

Art. 28
CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia tra i consorziati e tra costoro ed il Consorzio, relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e del regolamento interno, è deferita al Collegio dei Probiviri.

Il Collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art. 29
COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea. Salvo quanto stabilito dalle norme di legge, uno dei membri effettivi è nominato preferibilmente su indicazione di un ente pubblico iscritto nell'albo degli enti sostenitori individuato a cura del consiglio direttivo al fine di instaurare con lo stesso un rapporto di particolare interesse per il consorzio, e un altro dei membri effettivi dalla quarta associazione di categoria di rilevanza nazionale ed iscritta al C. N. E. L. e maggiormente rappresentativa della provincia nell'anno precedente. Le indicazioni dovranno presentarsi al presidente, a pena di nullità entro cinque giorni prima della data di nomina del collegio e saranno ufficializzati in assemblea.

Il collegio dura in carica tre anni.

I sindaci operano secondo le norme di legge e devono essere in possesso dei requisiti dalla stessa richiesti.

Salvo quanto stabilito dalla legge in tema di enti pubblici, il presidente viene eletto dall'assemblea.

Art. 30
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Esso è composto di tre membri. E' presieduto dal Presidente della C. C. I. A. A. in carica o da un suo rappresentante. Gli altri due membri sono eletti dall'assemblea dei soci tra persone estranee al Consorzio.

I Probiviri così eletti durano in carica tre anni dalla data di accettazione e possono essere riconfermati.

Essi hanno il compito di giudicare sulle istanze di cui all'art. 9 e di dirimere le controversie di cui all'art. 28; deliberano inappellabilmente secondo equità previo tentativo di conciliazione, assegnando alle parti i termini per la presentazione di documenti e memorie difensive e per esporre le loro repliche.

L'istanza che non ottiene risposta nel termine di novanta giorni dall'invio si intende respinta.

Art. 31
COMMISSIONE TECNICA

Il consiglio potrà nominare una commissione tecnica per la graduale introduzione di capitolati di produzione, il controllo della qualità dei prodotti e l'attestazione di relativi riconoscimenti.

Art. 32
BILANCIO

Il Bilancio dell'esercizio, predisposto secondo le norme del codice civile, deve essere redatto per ogni anno solare e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea che deve discuterlo ed approvarlo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro sei mesi qualora particolari esigenze lo richiedano, salvi gli obblighi stabiliti dalla legge per il deposito presso il registro delle imprese. Tali particolari esigenze dovranno essere accertate ed individuate in conformità al disposto dell'art. 19, lettera a).

I piani operativi per l'esercizio successivo sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea entro il trenta novembre di ogni anno.

Art. 33
REGOLAMENTO INTERNO

Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile è predisposto dal consiglio direttivo un apposito regolamento interno, che deve:

  1. indicare i criteri di ripartizione tra i consorziati degli ordinativi acquisiti dal Consorzio;
  2. fissare la misura e i criteri delle penalità di cui all'art. 14;
  3. regolare le modalità dei controlli di cui alla lettera d) dell'art. 7;
  4. determinare le modalità di partecipazione alle attività consortili ed i relativi oneri.

Il regolamento interno deve essere approvato dall’assemblea ordinaria.

Art. 34
SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Il Consorzio è sciolto di diritto nei casi previsti dall'art, 2611 C. C.

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

L'importo del fondo consortile che risulti disponibile alla fine della liquidazione dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dallo Stato o da altri Enti pubblici sarà devoluta nei modi che saranno indicati dal Ministero dell' attività produttive.

Art. 35
ALTRE NORME

Limitatamente a quanto non è previsto nel presente contratto vale quanto obbligatoriamente disposto per forza di legge.